Statuto Sociale
Art. 1
Costituzione, denominazione, sede, durata.
E’ costituita, ai sensi delle norme generali sull’ordinamento giuridico italiano, l’Associazione culturale denominata “MUSICHE PARTICOLARI & RECORDS”
La sede sociale dell’Associazione è in TOMBOLO (PD), via Municipio n. 5. - La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione ha struttura democratica.

Art. 2
Oggetto sociale – Finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà umana, civile e culturale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3
Attività istituzionali
L’Associazione ha come scopo ed attività istituzionale, in particolare, la promozione di attività culturali, e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

L’Associazione persegue, direttamente o in indirettamente, le proprie finalità istituzionali, soprattutto mediante:

  • la valorizzazione di talenti musicali, mediante l’audizione e la produzione di materiale videofonografico e la stampa di supporti videofonografici con un proprio marchio, la distribuzione e la diffusione degli stessi, nonche’ l’organizzazione di concerti ed eventi musicali per sviluppare ed accrescere la conoscenza della cultura musicale presso i suoi Associati e non;
  • la distribuzione e la diffusione di supporti videofonografici ai propri Associati e a chiunque possa valorizzare, incrementare e promuovere la funzione culturale dell’Associazione;
  • l’apertura di un proprio sito Internet, quale luogo di relazione dei soci e come vetrina delle proprie attività;
  • promuove lo scambio gratuito tra i soci di oggetti e di servizi, nei limiti previsti dalle leggi;
  • organizza ogni utili iniziativa, compresi convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste, corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione rivolte esclusivamente o in maniera prevalente ai propri associati. Per queste attività, l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale;
  • collabora ed organizza iniziative comuni con altri enti e associazioni;
  • promuove e gestisce iniziative e attività culturale, musicali o affini, atte a consentire una più elevata qualità della vita comprese opportunità di svago e riposo per i soci;
  • promuove la diffusione della propria attività, anche attraverso la rete Internet o altri mezzi tecnologici idonei, l’organizzazione di spettacoli, rassegne, mostre, saggi;
  • promuove, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e far conoscere le proprie attività;
  • promuove la costituzione di un luogo d’incontro reale e/o virtuale fra gli associati, a scopo ricreativo e relazionale, per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca e prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza;
  • valorizza sviluppa l’aggregazione e i linguaggi giovanili, come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni, incrementandone la conoscenza della musica e sostenendone il talento;

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività, l’Associazione potrà anche accettare spontanee offerte di denaro e beni da parte dei soci, di altre persone fisiche e di enti pubblici e privati, e potrà accettare modeste donazioni.

Art. 4
Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che diano affidamento per l’attuazione del programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione, così come descritte all’art. 2. Possono essere soci tutte le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • hanno compiuto il 18° anno di età e sono esenti da pendenze e pene giudiziarie;
  • non appartengono ad associazioni razziste, nazionaliste xenofobe, ovvero professano religioni fondamentaliste.

L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 5.

I soci si suddividono in:

  • soci fondatori, che sono coloro che aderiscono con l’intenzione di operare attivamente nell’organizzazione dell’Associazione; non versano alcuna quota associativa; offrono un servizio gratuito a favore degli altri soci;
  • soci sostenitori, che sono coloro che aderiscono con l’intenzione di operare a tempo pieno al funzionamento dell’Associazione, assumendo un ruolo nell’organizzazione stessa; versano una quota associativa; offrono un servizio gratuito a favore degli altri soci.

Art. 5
Assunzione della qualità di socio
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza;
  • dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del Consiglio direttivo dell’Associazione deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda. Il Presidente comunica all’aspirante l’accettazione o il respingimento della domanda d’iscrizione. Nel caso di accettazione, quando è previsto il versamento della quota di iscrizione, l’iscrizione nel Libro dei soci si perfeziona solo quando si è verificata la riscossione della quota associativa. Da quel momento avviene le piena assunzione dei diritti e dei doversi di socio.
L’iscrizione nel libro dei soci conferisce a tutti i soci gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Art. 6
Diritti dei soci
I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Essi hanno diritto di candidarsi al rinnovo delle cariche sociali.
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni, iniziative ed attività organizzative dell’Associazione, reclamizzandone i fini.

Art. 7
Doveri dei soci
I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale dell’Associazione, stabilita dal Consiglio direttivo, e all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
I soci sono tenuti a collaborare con gli organi sociali e con i soci operativi alla realizzazione delle finalità associative; a mantenere comportamenti cordiali e amichevoli con tutti i soci; a non attuare azioni che si rivelino in contrasto con le aspirazioni dell’Associazione.

Art. 8
Perdita della qualità di socio
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

  • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
  • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali ad altri soci o all’Associazione;
  • quando compiano atti contrari alle leggi e quando condividano o diffondano ideali di violenza, razzismo, nazionalismo xenofobo, fondamentalismo religioso.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza dei suoi componenti.
I soci radiati per morosità potranno, a domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Art. 9
Dipendenti e collaboratori
L’Associazione potrà stipulare contratti di lavoro dipendente con altre persone, ed inoltre chiedere la collaborazione professionale di artisti e liberi professionisti, che avranno diritto al compenso per il servizio reso e per la prestazione svolta. I soci possono prestare la loro attività in modo spontaneo e gratuito anche quando si tratti di prestazioni professionali, avendo diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate. Si fa salvo il diritto al socio prestatore di opera professionale inerente alla sua abituale professione a richiedere il pagamento del compenso per la prestazione data.

Art. 10
Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; Il Presidente dell’Associazione; Il Segretario;

Art. 11
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quota associativa annuale, come stabilito dall’art. 4.
L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all’anno: entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre, per l’approvazione del bilancio preventivo.
L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che lo ritengono necessario il Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei soci.

L’assemblea ordinaria si riunisce per:

  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo, come predisposti dal Consiglio direttivo;
  • deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l’entità e il versamento delle quota associative;
  • approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
  • eleggere la commissione elettorale per le elezioni del rinnovo delle cariche sociali;
  • eleggere gli organi sociali;
  • deliberare le espulsioni e le radiazioni ovvero la riammissione del socio secondo quanto previsto dall’art. 8;
  • deliberare su tutte le questioni che il Presidente vorrà sottoporle;
  • deliberare su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge e dallo statuto;
  • ’assemblea straordinaria si riunisce per:
  • deliberare le modifiche dello statuto e decidere lo scioglimento dell’Associazione
  • deliberare su ogni altra questione attinente alla straordinaria amministrazione.

Art. 12
Assemblea dei soci: convocazione, quorum, presidente e segretario, votazione, assistenza da parte del Segretario.
Le assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato a ciascun socio, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Assiste il Segretario, con diritto di voto, che viene eletto dall’assemblea nella stessa seduta in cui è eletto il Presidente, per adempiere alle formalità necessarie, e per la verifica della presenza del numero legale dei soci necessario per costituire l’assemblea e per la deliberazioni. Egli si occupa della stesura del verbale e della relazione all’assemblea.
L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
Le assemblee si riuniscono in prima e seconda convocazione.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria sono validamente costituite se sono presenti la metà più uno dei soci, e deliberano con il voto della maggioranza dei soci presenti. Se l’assemblea non può costituirsi in prima convocazione, per mancanza di numero legale, essa deve essere costituita in seconda convocazione il giorno successivo.
In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso di numeri pari, prevale il voto del Presidente. L’assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell’Associazione delibera con il voto dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto.
L’assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell’Associazione o in mancanza dal componente più anziano del Consiglio direttivo. In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi causa, il componente anziano del Consiglio direttivo rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2351, comma 2, del codice civile.

Art. 13
Rappresentanza dei soci
In caso di impedimento, i soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Ogni socio può rappresentare al massimo due altri soci.

Art. 14
Obblighi dei soci
Le deliberazioni prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli contrari, quelli non intervenuti e quelli che si sono astenuti al momento del voto. Coloro che hanno votato contro ovvero si sono astenuti non assumono responsabilità alcuna degli effetti degli atti deliberativi se hanno motivato il voto.

Art. 15
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di 5 consiglieri eletti dall’assemblea ordinaria dei soci e resta in carica tre anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.
Tali cariche nel primo Consiglio direttivo vengono elette in sede di costituzione dell’assemblea dei soci fondatori.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario: è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano. Assiste il Segretario per le incombenze di cui all’art. 15.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo:

  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e redige i bilanci da sottoporre all’assemblea;
  • stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
  • delibera circa l’ammissione dei soci e determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento e svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 16
Presidente dell’Associazione
Al Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione e ne manifesta la volontà. Ha anche la legale rappresentanza della firma sociale.
Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dall’Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili e il Registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un Tesoriere eletto fra i componenti del Consiglio direttivo.
Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione. In tal caso, dovranno essere erogati i compensi pattuiti e l’Associazione dovrà sottostare alla disposizioni di legge in ordine alla richiesta del codice fiscale, del codice del contribuente e della partita IVA e tenere la contabilità semplificata.

Art. 17
Patrimonio dell’Associazione
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  • dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • dai contributi, erogazioni, regalie, donazioni e lasciti diversi;
  • dagli avanzi di gestione;
  • da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il mantenimento dell’attività istituzionale.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l’Associazione è stata costituita ed è indivisibile finché dura l’Associazione.
I soci receduti radiati od espulsi non possono pretendere una quota del patrimonio dell’Associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

  • dalle quote associative annuali, come previste dall’art. 4;
  • dalle quote associative straordinarie;
  • dalle raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ai sensi del D.P.R. n. 917/1986;
  • dai proventi delle iniziative assunte dall’Associazione nel rispetto dei propri fini istituzionali;
  • da ogni altra entrata derivante all’Associazione a qualsiasi titolo.

Le somme versate per le la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono in nessun caso rimborsabili. Queste sono altresì intrasmissibili.
L’Associazione può ricevere regalie, contributi, erogazioni liberali, donazioni e lasciti, previa deliberazione del Consiglio direttivo ed accettazione da parte del Presidente, e la loro utilizzazione per i fini istituzionali
L’Associazione può possedere e può acquistare beni mobili ed immobili e titoli finanziari.

Art. 18
Esercizio finanziario
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19
Bilancio
Il rendiconto o bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa all’anno di esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono redatti dal Consiglio direttivo e sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci. Il bilancio preventivo deve essere presentato in assemblea prima del 31 dicembre, mentre il bilancio consuntivo deve essere presentato in assemblea prima del 30 giugno.
Gli eventuali avanzi d’esercizio dovranno essere destinati al fondo comune dell’Associazione, cosiddetto “Fondo di riserva indivisibile”, ed utilizzato negli anni successivi.
Il bilancio consuntivo, regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, oltre ad essere regolarmente trascritto nel Verbale delle assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante 15 giorni successivi.

Art. 20
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto prevista dall’art.12.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere chiesto per i seguenti motivi:

  • conseguimento dell’oggetto sociale e/o cessazione della volontà di conseguire l’oggetto sociale;
  • impossibilità di conseguire l’oggetto sociale;
  • impossibilità di funzionamento a causa del venire meno dei soci;
  • per altra causa che dovesse compromettere le aspirazioni di fondo che animano l’Associazione;
  • per altra causa che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività istituzionale.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’assemblea straordinaria dei soci darà disposizione al Presidente dell’Associazione di liquidare i debiti e deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

 
IN TUA NUA "THE LONG ACRE"
16/06/2010
Uscira' il 23 giugno un nuovo CD per la M.P. & Records: la ristampa del secondo album, originalmente uscito su Virgin nel 1988, della band irlandese IN TUA NUA dal titolo "The Long Acre". Versione in digipack con 3 bonus tracks, di cui una la cover di David Bowie "Boys keep swinging". Distribuito da G.T. Music Distributon.
 
DUE SPLENDIDE USCITE
25/03/2009
Escono due nuove produzione della M.P. & Records: il debutto dei greci SOUNDGEIST con "The fine line between" e il secondo clamoroso lavoro dei CLEPSYDRA "In other sunsets"...altissimi livelli di rock prog-epico per i Soundgeist e di psychedelic rock per i Clepsydra!!!!
 

 

 
Ass. Cult. MUSICHE PARTICOLARI & RECORDS
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