| Art. 1
Costituzione, denominazione, sede, durata.
E’ costituita, ai sensi delle norme generali sull’ordinamento giuridico
italiano, l’Associazione culturale denominata “MUSICHE PARTICOLARI & RECORDS”
La sede sociale dell’Associazione è in TOMBOLO (PD), via Municipio
n. 5. - La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione ha struttura democratica. Art. 2
Oggetto sociale – Finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della
solidarietà umana, civile e culturale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 3
Attività istituzionali
L’Associazione ha come scopo ed attività istituzionale,
in particolare, la promozione di attività culturali, e ricreative, nonché servizi,
contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. L’Associazione persegue, direttamente o in indirettamente, le proprie
finalità istituzionali, soprattutto mediante:
- la valorizzazione di talenti musicali,
mediante l’audizione e la produzione
di materiale videofonografico e la stampa di supporti videofonografici
con un proprio marchio, la distribuzione e la diffusione
degli stessi, nonche’ l’organizzazione
di concerti ed eventi musicali per sviluppare ed
accrescere la conoscenza della cultura musicale presso
i suoi Associati
e non;
- la distribuzione e la diffusione di
supporti videofonografici ai propri Associati
e a chiunque possa valorizzare, incrementare
e promuovere
la funzione
culturale
dell’Associazione;
- l’apertura di un proprio sito Internet, quale luogo di relazione dei
soci e come vetrina delle proprie attività;
-
promuove lo scambio gratuito tra i
soci di oggetti e di servizi, nei limiti previsti dalle
leggi;
- organizza ogni utili iniziativa, compresi
convegni, congressi, tavole rotonde, seminari,
inchieste, corsi
di formazione,
di perfezionamento e di preparazione
rivolte esclusivamente o in maniera prevalente
ai propri associati. Per queste attività, l’Associazione adotterà tutti
i mezzi necessari e le opzioni per agire
nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto
sociale;
-
collabora ed organizza iniziative comuni
con altri enti e associazioni;
- promuove e gestisce iniziative e attività culturale, musicali o affini,
atte a consentire una più elevata qualità della vita comprese
opportunità di svago e riposo
per i soci;
- promuove la diffusione della propria
attività, anche attraverso la
rete Internet o altri mezzi tecnologici idonei,
l’organizzazione
di spettacoli, rassegne, mostre,
saggi;
- promuove, in conformità alle esigenze
degli associati e nel rispetto della normativa vigente e
del presente statuto, ogni altra attività culturale
tesa a favorire il raggiungimento delle
finalità istituzionali e a diffondere
e far conoscere le proprie attività;
- promuove la costituzione di un luogo
d’incontro reale
e/o virtuale fra gli associati,
a scopo ricreativo e relazionale,
per
contribuire
allo sviluppo culturale e
civile dei soci, per favorire
la loro
conoscenza
reciproca e prevenire
situazioni di disagio, solitudine,
emarginazione e intolleranza;
- valorizza sviluppa
l’aggregazione e
i linguaggi giovanili,
come forma specifica
di lotta al disagio tra
le giovani generazioni,
incrementandone la
conoscenza della musica
e sostenendone
il talento;
Ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 108, comma 2-bis, del D.P.R.
n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l’Associazione
potrà raccogliere fondi
a seguito di raccolte pubbliche
effettuate
occasionalmente, anche mediante
offerte di beni
di modico valore
o di servizi ai sovventori,
in concomitanza con celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Per lo svolgimento e l’utile realizzazione delle sue attività,
l’Associazione potrà anche accettare spontanee offerte di denaro
e beni da parte dei soci, di altre persone fisiche e di enti pubblici e privati,
e potrà accettare modeste
donazioni.
Art. 4
Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che diano affidamento
per l’attuazione del programmi statutari e che condividano le ispirazioni
di fondo che animano l’Associazione, così come descritte all’art.
2. Possono essere soci tutte le
persone che sono in possesso dei
seguenti
requisiti:
- hanno compiuto il 18° anno di
età e
sono esenti da pendenze
e pene giudiziarie;
-
non appartengono ad associazioni
razziste, nazionaliste
xenofobe, ovvero professano
religioni fondamentaliste.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo
le modalità ed i
termini di cui al successivo
art. 5. I soci si suddividono in:
- soci fondatori, che sono
coloro che
aderiscono con l’intenzione di
operare attivamente
nell’organizzazione dell’Associazione;
non versano
alcuna quota associativa;
offrono un
servizio gratuito
a favore degli
altri soci;
- soci sostenitori,
che sono
coloro che aderiscono
con
l’intenzione di
operare a tempo pieno al funzionamento dell’Associazione, assumendo un
ruolo nell’organizzazione
stessa; versano
una quota
associativa;
offrono
un servizio
gratuito
a favore
degli
altri
soci.
Art. 5
Assunzione della
qualità di
socio
Per essere ammessi
a Socio è necessario presentare al Consiglio direttivo
domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti
modalità ed
indicazioni:
-
indicare nome
e cognome,
luogo e
data di
nascita, codice fiscale,
luogo
di
residenza;
-
dichiarare di
attenersi
al presente Statuto
e alle
deliberazioni degli
organi sociali.
E’ compito del Consiglio direttivo dell’Associazione deliberare,
entro 30 giorni, su tale domanda. Il Presidente comunica all’aspirante
l’accettazione o il respingimento della domanda d’iscrizione. Nel
caso di accettazione, quando è previsto il versamento della quota di
iscrizione, l’iscrizione nel Libro dei soci si perfeziona solo quando
si è verificata
la
riscossione
della
quota
associativa.
Da
quel
momento
avviene
le
piena
assunzione
dei
diritti
e
dei
doversi
di
socio.
L’iscrizione
nel
libro
dei
soci
conferisce
a tutti
i soci
gli
stessi
diritti
e gli
stessi
doveri.
Art. 6
Diritti
dei soci
I soci
hanno
diritto
di
ricevere
all’atto dell’ammissione la tessera
sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività,
delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di
intervenire
con
diritto
di
voto
nelle
assemblee.
Essi
hanno
diritto
di
candidarsi
al
rinnovo
delle
cariche
sociali.
I soci
hanno
diritto
a
partecipare
a
tutte
le
manifestazioni,
iniziative
ed
attività organizzative dell’Associazione,
reclamizzandone
i fini.
Art. 7
Doveri
dei soci
I soci
sono
tenuti
al
pagamento
della quota annuale
dell’Associazione,
stabilita dal Consiglio direttivo, e all’osservanza dello statuto e delle
deliberazioni degli organi sociali, nonché al
pagamento
di
quote
straordinarie
ad
integrazione
del
fondo
sociale.
I soci
sono
tenuti
a
collaborare
con
gli
organi
sociali
e con
i soci
operativi
alla
realizzazione
delle
finalità associative; a mantenere comportamenti
cordiali e amichevoli con tutti i soci; a non attuare azioni che si rivelino
in contrasto con le aspirazioni dell’Associazione. Art. 8
Perdita della qualità di socio
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
-
quando
non ottemperino alle
disposizioni del presente
statuto, ai
regolamenti interni o
alle deliberazioni prese
dagli
organi
sociali;
-
quando
si rendano morosi del
pagamento della tessera
e delle quote
sociali senza giustificato
motivo;
- quando,
in qualunque modo,
arrechino danni morali
o materiali
ad altri soci o all’Associazione;
-
quando
compiano atti contrari
alle leggi e
quando condividano
o diffondano ideali di
violenza, razzismo,
nazionalismo xenofobo,
fondamentalismo
religioso.
Le espulsioni
e le radiazioni sono decise
dal Consiglio direttivo a
maggioranza dei suoi componenti.
I soci radiati per morosità potranno,
a domanda, essere riammessi,
pagando una nuova quota di
iscrizione.
Art. 9
Dipendenti e collaboratori
L’Associazione potrà stipulare contratti di lavoro dipendente
con altre persone, ed inoltre chiedere la collaborazione professionale di artisti
e liberi professionisti, che avranno diritto al compenso per il servizio reso
e per la prestazione svolta. I soci possono prestare la loro attività in
modo spontaneo e gratuito anche quando si tratti di prestazioni
professionali, avendo diritto al rimborso delle spese
vive sostenute e documentate. Si fa
salvo il diritto al socio prestatore di opera professionale
inerente alla sua abituale professione a richiedere il
pagamento del compenso
per la prestazione
data.
Art. 10
Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio
direttivo; Il Presidente dell’Associazione; Il
Segretario;
Art. 11
Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quota
associativa annuale, come stabilito dall’art. 4.
L’assemblea dei soci può essere ordinaria
e straordinaria.
L’assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all’anno:
entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro
il 31 dicembre, per l’approvazione del bilancio
preventivo.
L’assemblea straordinaria è convocata tutte
le volte che lo ritengono necessario il Presidente, oppure
quando ne facciano
richiesta almeno i due
terzi dei soci. L’assemblea ordinaria
si riunisce per:
-
approvare
il bilancio consuntivo
e preventivo, come
predisposti dal Consiglio
direttivo;
- deliberare,
su proposta del Consiglio
direttivo,
l’entità e
il versamento delle quota associative;
-
approvare
i regolamenti predisposti
dal Consiglio direttivo;
-
eleggere
la commissione elettorale
per le elezioni
del rinnovo delle cariche sociali;
-
eleggere
gli organi sociali;
- deliberare
le espulsioni e
le radiazioni ovvero la
riammissione
del socio secondo quanto
previsto
dall’art.
8;
- deliberare
su tutte le questioni
che il Presidente
vorrà sottoporle;
-
deliberare
su ogni altra questione
ordinaria ad essa riservata
dalla legge
e dallo statuto;
- ’assemblea
straordinaria
si riunisce per:
- deliberare
le modifiche dello
statuto e decidere
lo scioglimento dell’Associazione
-
deliberare
su ogni altra questione
attinente alla straordinaria
amministrazione.
Art. 12
Assemblea dei soci:
convocazione, quorum,
presidente e segretario,
votazione,
assistenza da parte
del Segretario.
Le assemblee sono convocate
dal Presidente dell’Associazione con avviso
scritto inviato a ciascun socio, almeno 15 giorni prima della data fissata
per l’adunanza.
Assiste il Segretario, con
diritto di voto, che viene
eletto dall’assemblea
nella stessa seduta in cui è eletto il Presidente, per adempiere alle
formalità necessarie, e per la verifica della presenza del numero legale
dei soci necessario per costituire l’assemblea e per la deliberazioni.
Egli si occupa della stesura del verbale e della relazione all’assemblea.
L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o presso il diverso luogo
indicato nell’avviso
di convocazione.
Le assemblee si riuniscono
in prima e seconda convocazione.
In prima convocazione, l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria
sono validamente costituite se sono presenti la metà più uno
dei soci, e deliberano con il voto della maggioranza dei soci presenti. Se
l’assemblea non può costituirsi
in prima convocazione, per
mancanza di numero legale,
essa
deve essere costituita in
seconda convocazione il giorno
successivo.
In seconda convocazione,
l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria
sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso
di numeri pari, prevale il voto del Presidente. L’assemblea straordinaria
convocata per lo scioglimento dell’Associazione
delibera con il voto dei
2/3 (due terzi) dei soci
aventi diritto.
L’assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è sempre
presieduta dal Presidente dell’Associazione o in mancanza dal componente
più anziano del Consiglio direttivo. In caso di impedimento definitivo
del Presidente, per qualsiasi causa, il componente anziano del Consiglio direttivo
rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese,
dell’assemblea per l’elezione
di tutte le cariche associative.
Le votazioni possono avvenire
per alzata di mano o a scrutinio
segreto,
quando
ne faccia
richiesta
almeno
1/10 (un decimo)
dei presenti.
Per l’elezione delle
cariche sociali la votazione
avviene a scrutinio segreto.
Le votazioni avvengono sempre
sulla base del principio
del voto singolo
di cui
all’art. 2351, comma
2, del codice civile.
Art. 13
Rappresentanza dei soci
In caso di impedimento, i
soci possono farsi rappresentare
in assemblea
da un altro socio.
Ogni socio può rappresentare
al massimo due altri soci.
Art. 14
Obblighi dei soci
Le deliberazioni prese dall’assemblea dei soci nel rispetto delle norme
contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell’Associazione,
ivi compresi quelli contrari, quelli non intervenuti e quelli che si sono astenuti
al momento del voto. Coloro che hanno votato contro ovvero si sono astenuti
non assumono responsabilità alcuna
degli effetti degli atti
deliberativi se hanno motivato
il voto.
Art. 15
Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di 5 consiglieri eletti
dall’assemblea ordinaria
dei soci e resta in carica
tre anni. I membri del Consiglio
direttivo
sono rieleggibili.
Tali cariche nel primo Consiglio
direttivo vengono elette
in sede di costituzione
dell’assemblea
dei soci fondatori.
Il Consiglio direttivo si
riunisce ogni qualvolta il
Presidente
o la maggioranza dei propri
componenti lo
ritengano necessario: è presieduto dal Presidente
o, in sua assenza, dal Consigliere anziano. Assiste il Segretario per le incombenze
di cui all’art. 15.
Le riunioni sono valide con
la presenza di almeno la
metà dei
componenti. Le deliberazioni
del Consiglio sono valide
se assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo:
- redige i programmi
di attività sociale previsti
dallo Statuto sulla base delle
linee approvate dall’Assemblea
dei soci;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e redige
i bilanci da sottoporre all’assemblea;
- stipula tutti gli
atti e i contratti di
ogni
genere inerenti
l’attività sociale;
- delibera circa l’ammissione dei soci e determina l’ammontare
delle quote annue associative e le modalità di versamento e svolge tutte
le altre attività necessarie
e funzionali alla
gestione sociale.
Art. 16
Presidente dell’Associazione
Al Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea
tra gli associati ed ha la legale rappresentanza dell’Associazione e
ne manifesta la volontà.
Ha anche la legale rappresentanza
della firma sociale.
Egli presiede e convoca
l’assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio
direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dall’Associazione;
tiene aggiornata la contabilità,
i registri contabili e
il Registro degli associati,
salvo che
a tali mansioni
non provveda
un Tesoriere eletto
fra i componenti del Consiglio
direttivo.
Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori
esterni all’Associazione. In tal caso, dovranno essere erogati i compensi
pattuiti e l’Associazione dovrà sottostare alla disposizioni di
legge in ordine alla richiesta del codice fiscale, del codice del contribuente
e della partita IVA e tenere la contabilità semplificata.
Art. 17
Patrimonio dell’Associazione
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare
ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi, erogazioni,
regalie, donazioni e
lasciti
diversi;
- dagli avanzi di gestione;
- da tutti gli altri
proventi, anche
di natura commerciale,
eventualmente
conseguiti
dall’Associazione per il perseguimento o il mantenimento dell’attività istituzionale.
Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da
quelle per le quali l’Associazione è stata costituita ed è indivisibile
finché dura l’Associazione.
I soci receduti radiati
od espulsi non possono
pretendere
una quota
del patrimonio
dell’Associazione.
Le entrate sociali sono
costituite:
- dalle quote associative
annuali,
come previste dall’art.
4;
- dalle quote associative
straordinarie;
- dalle raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente
ai sensi del
D.P.R. n. 917/1986;
- dai proventi delle
iniziative
assunte dall’Associazione
nel rispetto
dei propri
fini istituzionali;
- da ogni altra entrata
derivante
all’Associazione
a qualsiasi titolo.
Le somme versate per
le la tessera sociale
e le
quote
annuali di
adesione all’Associazione
non sono in nessun caso rimborsabili. Queste sono altresì intrasmissibili.
L’Associazione può ricevere
regalie, contributi,
erogazioni liberali,
donazioni e lasciti,
previa deliberazione
del Consiglio
direttivo ed accettazione
da parte del Presidente,
e la loro utilizzazione
per i fini istituzionali
L’Associazione può possedere e può acquistare
beni mobili ed immobili
e titoli finanziari.
Art. 18
Esercizio finanziario
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio
al 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 19
Bilancio
Il rendiconto o bilancio
consuntivo comprende
la situazione economica,
patrimoniale
e finanziaria relativa
all’anno
di esercizio, mentre
il bilancio preventivo
reca il
presumibile
fabbisogno del
successivo esercizio.
Il bilancio consuntivo
e quello preventivo
sono redatti
dal
Consiglio direttivo
e sottoposti all’approvazione dell’assemblea
dei soci. Il bilancio
preventivo deve essere
presentato
in assemblea prima
del 31 dicembre,
mentre
il bilancio consuntivo
deve essere presentato
in assemblea
prima del 30 giugno.
Gli eventuali avanzi
d’esercizio dovranno essere destinati al fondo comune
dell’Associazione, cosiddetto “Fondo di riserva indivisibile”,
ed utilizzato negli
anni successivi.
Il bilancio consuntivo,
regolarmente approvato
dall’assemblea ordinaria
dei soci, oltre ad essere regolarmente trascritto nel Verbale delle assemblee
dei soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione
durante 15 giorni successivi.
Art. 20
Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea
dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto
prevista dall’art.12.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere
chiesto per i seguenti
motivi:
- conseguimento dell’oggetto
sociale e/o cessazione della
volontà di
conseguire l’oggetto
sociale;
- impossibilità di conseguire l’oggetto
sociale;
- impossibilità di
funzionamento
a causa del venire
meno dei
soci;
- per altra causa
che dovesse
compromettere le
aspirazioni di fondo
che
animano
l’Associazione;
- per altra causa
che dovesse
impedire lo
svolgimento dell’attività istituzionale.
In caso di scioglimento
dell’Associazione per qualunque causa, l’assemblea
straordinaria dei soci darà disposizione al Presidente dell’Associazione
di liquidare i debiti e deciderà in merito alla destinazione del patrimonio
residuo, che è devoluto per fini di pubblica utilità conformi
ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art.
3, comma 190, della
legge 23 dicembre
1996, n.
662, e salva diversa
destinazione
imposta dalla legge.
Art. 21
Disposizioni finali
Per tutto quanto
non previsto espressamente
dal presente
statuto, si fa riferimento
alla normativa
vigente in
materia. |